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Bonus Facciate 2022: come funziona e tutte le novità

Il Bonus Facciate è attivo anche nel 2022, ma con una riduzione della detrazione d’imposta e alcuni cambiamenti.

Fino allo scorso anno la detrazione d’imposta in vigore era pari 90% sulle spese per lavori edili sulla facciata esterna degli immobili, ma dal 2022 la detrazione d’imposta scende al 60%. Inoltre chi sceglie la cessione del credito oppure lo sconto in fattura nel 2022 deve presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica. In più il credito d’imposta può essere ceduto massimo due volte, oltre la prima.

In questa guida vi spieghiamo che cos’è il Bonus Facciate 2022, come funziona, a chi spetta e tutte le novità  introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e con il Decreto Sostegni Ter.

Novità legge di bilancio per bonus facciate

La Legge di Bilancio 2022 prevede dei cambiamenti per i bonus edilizi. Tra questi rientra la proroga del Bonus Facciate anche per l’anno 2022, ma con una diminuzione percentuale inferiore di sconto. La detrazione passa nel 2022 al 60% delle spese sostenute, a fronte del 90% previsto dal Bonus Facciate 2021. La scadenza per le detrazioni è stata fissata al 31 dicembre 2022.

Con la Manovra 2022, il Parlamento ha anche introdotto l’obbligo per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese, già previsto nel Decreto Antifrodi. L’obbligo vale però, per tutte le cifre, anche inferiori ai 10.000 euro, nel caso del Bonus Facciate (a differenza di altri bonus edilizi), come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Cos’è il bonus facciate 2022

Il Bonus Facciate 2022 è un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta del 60% per interventi di restauro o rinnovo della facciata esterna degli edifici esistenti. In sostanza permette di recuperare il 60% delle spese sui costi sostenuti per eseguire lavori edili sulle facciate esterne degli immobili. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, questo significa che l’importo si recupera in 10 anni. Chi vuole recuperarli prima può far ricorso alla cessione del credito o sconto in fattura che spieghiamo di seguito nel dettaglio. Le spese devono essere documentate e pagate tramite bonifici bancari o postali. L’agevolazione non prevede limiti di spesa, né limiti di importi massimi per la detrazione ottenibile.

A livello normativo il bonus è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e poi prorogato con la Legge di Bilancio 2022.

A chi spetta

Il bonus facciate 2022 è accessibile a tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile interessato dai lavori, siano essi residenti o meno in Italia. Sono inclusi soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, quindi possono accedervi sia imprese che privati cittadini.

Interventi ammessi, limiti ed esclusioni

L’agevolazione si può ottenere per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Per scoprire se l’edificio si trova in zona A, B o assimilabili è utile contattare l’ufficio tecnico – urbanistica del comune in cui è situato l’edificio, oppure rivolgersi ad un professionista.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Vi rientrano, inoltre, lavori di tinteggiatura esterna o pulitura. Sono invece esclusi eventuali lavori su facciate interne che non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Esempio si come funziona il bonus facciate 2022

Ecco un esempio di come funziona il bonus facciate. Se per la ristrutturazione della facciata si spende 100.000 €, il 60% di 100.000 € ossia 60.000 € è l’importo che si può recuperare. Se si sceglie di fruire del bonus con la detrazione in dichiarazione dei redditi allora ogni anno per 10 anni, si può ottenere una detrazione IRPEF di 6.000 € (60.000 € / 10 = 6.000 €). In alternativa si può far ricorso allo sconto in fattura e alla cessione del credito che permettono di recuperare subito l’importo senza dover aspettare 10 anni. Vediamo nel dettaglio cosa comportano le tre modalità di fruizione.

Come usufruire del bonus facciate

Il bonus facciate si può fruire in tre modalità:

  1. tramite detrazione della dichiarazione dei redditi;
  2. con lo sconto in fattura da parte dell’azienda che fa i lavori;
  3. con la cessione del credito a banche o altri istituti finanziari.

1) Detrazione in dichiarazione dei redditi

Chi sceglie la modalità ordinaria per usufruire del bonus facciate, ogni anno, per dieci anni, quando compila la dichiarazione dei redditi (es. modello 730) deve inserire la quota di detrazione spettante per il bonus facciate. In sostanza viene utilizzato come credito d’imposta per ridurre le imposte dovute.

2) Sconto in fattura

Chi sceglie la modalità Bonus facciate sconto in fattura chiede al fornitore di applicare immediatamente uno sconto sull’importo dovuto. In sostanza l’azienda che esegue i lavori sull’immobile inserisce uno sconto in fattura e in questo modo l’importo dell’agevolazione si recupera subito (senza aspettare 10 anni) semplicemente pagando di meno il servizio. Lo sconto può avere un importo uguale o inferiore rispetto alla detrazione d’imposta che spetterebbe per l’esecuzione degli stessi interventi. Il fornitore poi a sua volta recupera l’importo anticipato come credito d’imposta. L’azienda ha anche la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

3) Cessione del credito

Coloro che scelgono la modalità Bonus Facciate cessione del credito cedono ad altri soggetti (come le banche) il credito d’imposta maturato per l’esecuzione dei lavori e in questo modo ottengono immediatamente l’importo in quanto viene anticipato da questi soggetti terzi. Il bonus può essere ceduto a banche, istituti finanziari, fornitori di beni e servizi per la realizzazione degli interventi edili ed anche ad altri soggetti tra cui professionisti, enti e società.

Obbligo visto conformità e asservazione tecnica

Nell’ambito delle modalità di fruizione con sconto in fattura e cessione del credito il Decreto Antifrodi prima e la Legge di Bilancio 2022 dopo, hanno introdotto l’obbligo di presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica di congruità delle spese per cifre superiori ai 10.000 euro. Ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto di conformità e l’asseverazione tecnica sono obbligatori, senza limiti di spesa, per i lavori del bonus facciate. Dunque, dovrà essere comunicato anche per spese al di sotto dei 10.000 euro. La scelta di utilizzare una di tali modalità deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Novità su sconto in fattura e cessione del credito

L’articolo 28 del Decreto Sostegni Ter aveva previsto limiti sulla cessione del credito e sconto in fattura molto stringenti. Dunque, il Governo ha cambiato la norma ancora prima che andasse in vigore con il testo del Decreto Superbonus 2022. Nello specifico, con il Decreto Superbonus il Governo ha deciso di prevedere due cessioni del credito oltre la prima (anche se si procede con lo sconto in fattura), per gli interventi relativi alle spese legate al bonus facciate, da effettuarsi verso banche, intermediari finanziari o imprese assicurative. Inoltre, i crediti ceduti non possono “formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

Per tale ragione, il testo del Decreto Superbonus 2022 ha stabilito che al credito sia attribuito “un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Infine, con la nuova norma, cambiano i tempi sull’utilizzo dei crediti d’imposta riguardanti le cessioni dei crediti o gli sconti in fattura, nel caso di sequestro penale. L’uso può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro e con l’aumento di un periodo pari alla durata del sequestro, entro l’anno.

I chiarimenti sulle nuove regole e sui dettagli operativi in merito all’obbligo delle nuove comunicazioni e documentazioni, sono stati forniti invece, nella nuova sezione FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Documenti utili e nuovi modelli

L’Agenzia delle Entrate ha anche messo a disposizione degli utenti i nuovi modelli per chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito secondo le disposizioni del Decreto Antifrodi e del Decreto Sostegni Ter. Infatti è stato rilasciato in Modello di comunicazione (Pdf 43 Kb) che serve a riferire la modalità scelta per l’istanza, le istruzioni per la compilazione (Pdf 70 Kb) e una guida sulle specifiche tecniche. Con il Decreto Sostegni Ter convertito in Legge è slittato il termine per la comunicazione delle cessioni del credito dei bonus edilizi, ovvero va dal 7 al 29 aprile 2022. Le comunicazioni riguardano le spese sostenute nel 2021 e le rate residue delle detrazioni del 2020 per tutti i diversi bonus edilizi.

Cosa cambia se i lavori sono iniziati nel 2021

Coloro che avevano avviato i lavori nel corso del 2021 possono comunque continuare a beneficiare dell’agevolazione con lo sconto al 90% anche se i lavori non sono stati ultimati entro la fine del 2021. Dunque beneficeranno della detrazione nel 2022. Chi invece presenta richiesta nel 2022, otterrà la detrazione al 60% come prevede la Legge di Bilancio 2022. Per sapere come, occorre distinguere tra privati ed imprese.

Per i privati la certezza di recuperare il 90% dei costi sostenuti, anche per lavori che si concluderanno nel 2022, si ha per le spese effettivamente pagate entro fine 2021. Cittadini, professionisti e enti non commerciali, infatti, ottengono il Bonus Facciate in base al principio di cassa. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data in cui si effettua il bonifico di pagamento dei lavori e non la data di addebito della spesa. Per i lavori successivi al 31 dicembre 2021, vale la detrazione al 60% stabilita in Legge di Bilancio 2022.

Per le imprese, invece, vale il principio di competenza. In questo caso si potrà ottenere la detrazione del 90% per lavori eseguiti ed accettati dal cliente entro fine 2021, indipendentemente dalla data del pagamento degli stessi. Per i lavori successivi al 31 dicembre 2021, vale la detrazione al 60%.

Fonte: TiConsiglio